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Quali pene per chi scatena incendi?

Scritto da Tommaso Ciuffoletti | Aug 12, 2025 3:42:59 PM

A volte, le immagini parlano più delle parole. Un video diffuso in questi giorni mostra un uomo che, con gesto rapido e deciso, dà fuoco a un cumulo di sterpaglie in provincia di Avellino. Appena le fiamme iniziano a divampare, si allontana di corsa. Non è una scena di un film, ma un fatto di cronaca che riaccende (letteralmente, purtroppo) il dibattito su uno dei reati più gravi e dannosi per le persone, le comunità, le creature viventi e per l’ambiente: l’incendio doloso.

L’Italia, purtroppo, conosce bene questo fenomeno. Ogni estate, tra ondate di calore e siccità, il numero di incendi boschivi cresce, e troppo spesso dietro non c’è solo la fatalità, ma la mano dell’uomo. Negli anni, noi di Treedom, abbiamo dedicato a questo tema moltissimi approfondimenti (che troverete linkati anche in questo articolo). Ma cosa rischia davvero chi provoca un incendio doloso? E come la legge italiana affronta questo reato?

Il quadro normativo: l’articolo 423 del Codice penale

Il punto di partenza è l’articolo 423 del Codice penale, che disciplina il reato di incendio doloso. La norma punisce con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque cagioni un incendio su edifici, impianti industriali, mezzi di trasporto o altri beni.

La definizione giuridica di “incendio” non coincide con qualsiasi fuoco: deve trattarsi di un fenomeno di grandi proporzioni, capace di propagarsi autonomamente e di mettere in pericolo la pubblica incolumità. Non basta quindi un piccolo rogo facilmente controllabile: la pericolosità e l’estensione sono elementi essenziali.

Se il fatto riguarda boschi, selve o foreste, si applica invece l’articolo 423-bis c.p., introdotto nel 2000 per contrastare il crescente numero di incendi boschivi. Qui le pene sono ancora più severe: reclusione da 4 a 10 anni in caso di dolo e da 1 a 5 anni se l’incendio è colposo.

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Dolo e colpa: la differenza che cambia tutto

La legge distingue in maniera netta tra incendio doloso e incendio colposo. Nel primo caso, l’autore agisce con dolo, cioè con la volontà di provocare l’incendio. Nel secondo, il fatto è frutto di colpa, ad esempio per negligenza o imprudenza, come quando un barbecue non spento correttamente scatena un rogo.

Questa differenza incide profondamente sulla pena: il dolo implica sanzioni più alte, perché riflette un’intenzione criminale. Ma attenzione: per condannare qualcuno per incendio doloso non serve dimostrare un movente specifico, basta provare la volontà di appiccare il fuoco.

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Aggravanti e pene accessorie

La cornice punitiva può aumentare sensibilmente se sussistono aggravanti, ad esempio:

. L’incendio ha causato lesioni o la morte di persone.
. È stato appiccato in aree protette o parchi nazionali.
. Ha distrutto habitat di specie protette o beni di interesse storico.
. È stato realizzato con l’uso di sostanze acceleranti o con modalità particolarmente pericolose.


In questi casi, la pena può arrivare fino a 15 anni di reclusione, e in alcune ipotesi si applica l’ergastolo (ad esempio, se l’incendio è strumentale a un omicidio).

Un esempio dalla giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con una sentenza recente, ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per un uomo accusato di aver provocato un incendio nell’isola di Sant’Antioco, in Sardegna. La difesa aveva sostenuto che le fiamme si erano propagate in modo accidentale, ma i giudici hanno rilevato elementi chiari di volontarietà: la scelta della zona, le condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione e la presenza di più punti di innesco.

Questo tipo di pronunce rafforza un principio chiave: nei reati di incendio, la valutazione delle prove indiziarie – telecamere, testimonianze, analisi tecniche – è determinante.

Responsabilità civile e risarcimento

Oltre alle pene detentive, chi provoca un incendio doloso è obbligato al risarcimento dei danni. Questi comprendono non solo i beni materiali distrutti, ma anche il danno ambientale, che in Italia è tutelato dal Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006). In caso di incendio boschivo, l’autore può essere chiamato a ripristinare le aree colpite o a finanziare interventi di rimboschimento.

Un problema ambientale e sociale

Per un’organizzazione come Treedom, che da anni promuove la riforestazione e la tutela del verde, parlare di incendi significa ricordare che la prevenzione è tanto un fatto tecnico (sorveglianza, manutenzione dei boschi) quanto culturale: ridurre la tolleranza verso questi gesti, sostenere le indagini e pretendere pene adeguate.